è il disegno di legge che la Camera dei Deputati ha approvato il 6 dicembre, che detta norme in materia bread-1281053_640di panificazione e di etichettatura del pane. Il provvedimento passa ora al Senato per la sua definitiva approvazione, solo dopo la notifica del provvedimento alla Commissione dell’Ue, trattandosi di norme tecniche che richiedono il placet comunitario.

Il provvedimento valorizza il pane fresco e opera una netta distinzione tra un prodotto fresco, un prodotto realizzato con pasta madre e un prodotto intermedio. In particolare la denominazione di vendita “pane” può essere integrata con le seguenti indicazioni facoltative:

  • pane fresco, riservata esclusivamente al pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione di impasti, e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione senza additivi conservanti;
  • pane di pasta madre, riservata al pane prodotto mediante l’utilizzo esclusivo, ai fini della fermentazione dell’impasto, di pasta madre e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti (si specifica che anche il pane fresco può essere denominato pane fresco di pasta madre);
  • pane con pasta madre, riservata al pane prodotto mediante l’utilizzo contestuale del lievito, in proporzioni variabili tra loro (la disposizione prevede che anche il pane fresco può essere denominato pane fresco con pasta madre).

Viene previsto il divieto di utilizzare la denominazione di pane fresco:

  • per il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le 24 ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;
  • per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato;
  • per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati.

E’ previsto, altresì, il divieto di utilizzare denominazioni quali pane di giornata e pane appena sfornato e pane caldo nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore. In caso di pane ottenuto da una cottura parziale destinato al consumatore finale, viene prescritto che:

  • deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti;
  • deve usare la denominazione evidente di pane completata dalla dicitura “parzialmente cotto” o altra equivalente;
  • deve recare l’avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l’indicazione delle relative modalità della stessa.

In caso di prodotto surgelato, l’etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura “surgelato”.

In tema di sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione degli obblighi si dispone:

  • il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 500,00 a 3.000 euro
  • in caso di particolare gravità o recidiva, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni.

I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l’aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata. Qualora nella produzione di pane siano utilizzati altri ingredienti, oltre agli sfarinati di grano o di cereali, la menzione dell’ingrediente utilizzato deve essere completata dalla menzione dell’ingrediente utilizzato, e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

Per la vendita, il pane fresco deve essere posto in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione e al pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Obiettivo del provvedimento è garantire il diritto all’informazione del consumatore e a valorizzare il pane fresco, spiega il dossier tecnico n° 382/1 del 4/12/2017, che potete scaricare dal seguente link:

http://www.camera.it/temiap/d/leg17/AG0323a

 

PANE FRESCO SOLO SE PREPARATO ENTRO LE 24 ORE DALLA MESSA IN VENDITA
Tag:         

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.